Statuto

Lo Statuto

“Italia-Associazione Psicologia dell’Aviazione” in breve “IT-APA”

 

Art. 1
Costituzione

  1. 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Italia-Associazione Psicologia dell’Aviazione” in breve “IT-APA” di seguito detta “Associazione”, con sede in Roma, attualmente in Viale dei Promontori 310/F presso la sede dello “Studio Cieffe- Consulenze Fiscali Srl”.
    Non comporta modifica statutaria ed è facoltà del Consiglio Direttivo modificare la sede legale e/o istituire, modificare e/o cessare sedi operative, all’interno dello stesso comune senza autorizzazione dell’Assemblea, ma con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
    A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Italia-Associazione Psicologia dell’Aviazione ETS” oppure “Italia-Associazione Psicologia dell’Aviazione Ente del Terzo Settore” o in breve “IT-APA ETS”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.
  4. L’Associazione si è dotata di un logo che verrà registrato dopo la costituzione. Le successive modifiche saranno approvate con Assemblea straordinaria.
  5. L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
  6. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
  7. L’associazione, apartitica e apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
    Essa opera nei seguenti settori previsti dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore ai punti d) g) ed i):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione persegue le seguenti finalità:
– opera attivamente per contribuire alla prevenzione di eventi e incidenti aeronautici, garantire la sicurezza e promuovere la salute degli operatori ed utenti nel settore dell’aviazione;
– contribuisce al raggiungimento di elevati standard di sicurezza in aviazione, promuovendo ricerca e sviluppo, selezione, formazione, valutazione, health and well- being, supporto agli Operatori, alle Organizzazioni, alle Istituzioni e agli utenti.

Art. 2
Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti, con l’obiettivo della sicurezza, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    • promuovere e tutelare la professione dello Psicologo dell’Aviazione;
    • proporre e promuovere percorsi formativi per Psicologi dell’Aviazione ed esperti Human Factor;
    • migliorare ed ottimizzare la performance degli operatori nel settore dell’aviazione;
    • promuovere e sostenere la salute psico-fisica degli operatori e degli utenti nel settore dell’aviazione;
    • promuovere e sostenere un interscambio di conoscenze, esperienze e studi nel campo della psicologia dell’aviazione e del fattore umano;
    • sviluppare e sostenere network tra organizzazioni e istituzioni interessate al settore dell’aviazione;
    • collaborare ed offrire consulenza ad Organizzazioni, Istituzioni ed Università per azioni mirate al settore dell’aviazione, in particolar modo nella implementazione dei nuovi regolamenti;
    • sviluppare e sostenere la ricerca scientifica e le sue applicazioni pratiche nel settore della Psicologia dell’Aviazione;
    • attivare canali di comunicazione specifici del campo della psicologia dell’aviazione
    • organizzare riunioni, congressi, seminari e corsi;
    • curare la pubblicazione di materiale in linea con il perseguimento degli obiettivi dell’Associazione
    • qualsiasi altra attività lecita che conduca all’obiettivo generale dell’Associazione.
  1. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 3
Soci

1. Sono soci dell’associazione i fondatori e tutti coloro che ne fanno richiesta secondo le modalità appresso descritte, purché maggiorenni e residenti in Italia.
La richiesta di iscrizione all’Associazione è inoltrata alla Segreteria tramite modulo cartaceo o elettronico disponibile sul sito internet dell’Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di aver letto, compreso ed impegnarsi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione. La domanda dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa prevista che sarà restituita in caso di diniego.
Il Consiglio direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

2. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

3. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo in caso di accoglimento dovrà provvedere ad inviare al socio apposita comunicazione con le modalità previste in sede di domanda di ammissione, nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda stessa. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Aggregati
  • Soci Affiliati
  • Soci Studenti
  • Soci Onorari
  • Soci Sostenitori

Sono soci Fondatori coloro che risultano nell’atto costitutivo.

Sono soci Ordinari coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia (5 anni o 4 anni vecchio ordinamento/magistrale);

b) iscrizione all’Albo degli Psicologi;

c) aver lavorato con comprovata e continuativa esperienza nell’ultimo triennio come psicologo dell’aviazione.

Possono divenire soci Ordinari in via eccezionale e sempre su parere del Consiglio Direttivo, persone che non posseggono i requisiti dei soci Ordinari ma che contribuiscono attivamente allo sviluppo e al miglioramento della psicologia dell’aviazione.
Sono soci Aggregati coloro che lavorano nel campo dell’aviazione in qualità di esperti Human Factor ma non posseggono i requisiti previsti per i soci Ordinari e negli ambiti della Psicologia dell’Aviazione.
Sono soci Affiliati psicologi o esperti che lavorano nel settore dello Human Factor in organizzazioni a gestione rischio diverse dall’aviazione (es. sanità, trasporti, nucleare, finanza, ed altri ambiti).
Sono soci Studenti gli studenti che iniziano la formazione in Psicologia e/o in Human Factor.
Sono soci Onorari coloro che si sono distinti per il significativo contributo offerto alla psicologia dell’aviazione.
Sono Sostenitori le persone fisiche, le imprese, le Società e le Organizzazioni che sostengono economicamente l’associazione con una quota associativa.

5. I soci possono svolgere su richiesta o anche volontariamente anche attività non retribuita, a carattere volontario e gratuito.

6. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:

  • dimissioni volontarie comunicate al Segretario mediante raccomandata AR, raccomandata a mano o Pec. In nessun caso sarà corrisposto il rimborso delle quote associative versate;
  • non aver effettuato il versamento annuale della quota associativa nei termini stabiliti dal consiglio Direttivo;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera dovrà contenere le motivazioni che hanno portato all’esclusione.

7. L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, nemmeno a causa morte, e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 4
Diritti e doveri dei soci

1. Considerata la complessità e l’esperienza necessaria per poter trattare le materie oggetto di statuto e quanto stabilito all’art. 24 del Decreto legislativo 117 del 2017 ed al solo fine di riuscire a conseguire il fine associativo è stabilito che:

I soci Fondatori ed i soci Ordinari hanno diritto di partecipare all’assemblea, hanno diritto di voto e possono altresì ricoprire cariche elettive.
I Soci Aggregati hanno diritto di partecipare all’assemblea e hanno diritto di voto ma non possono ricoprire cariche elettive.

I soci Affiliati, i soci Studenti ed i soci Onorari hanno diritto di partecipare all’assemblea, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
I Sostenitori possono partecipare alla vita associativa ma senza diritto di partecipazione all’Assemblea e senza diritto di voto.

Tutti i soci che ne hanno diritto, possono votare direttamente o per delega.
Tutti i soci hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Segretario con le modalità previste all’articolo 3 c.6.

2. Ogni associato deve:

  • osservare il presente Statuto e le delibere che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate dai competenti organi dell’Associazione;
  • adoperarsi per il conseguimento dei fini previsti dallo Statuto, cooperando sempre nell’interesse dell’Associazione;
  • tenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e dei relativi associati;
  • versare all’Associazione la quota ordinaria annuale così come deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5
Organi e cariche dell’Associazione

1. Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Revisore dei Conti (Organo facoltativo)
  4. il Collegio dei Probiviri (Organo facoltativo)

Il Revisore dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono organi facoltativi ma una volta nominati durano in carica almeno fino al termine del mandato.

L’elezione degli organi associativi di cui ai punti b), c) e d) avviene nel rispetto delle modalità di votazione descritte nello statuto.
La partecipazione degli organi associativi indicati nei punti b), c) e d) deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi di organizzazioni politiche e sindacali.

2. Sono cariche sociali dell’Associazione:

  • il Presidente
  • il Vice-Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere rivestite dalla stessa persona.

Art. 6
Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci che hanno diritto di partecipare all’Assemblea e delibera con il voto favorevole dei soci che hanno diritto di voto.

2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, del logo o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

3. Essa si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, mediante la pubblicazione di avviso sul sito web dell’Associazione e per ogni singolo associato mediante:

  • comunicazione a mezzo email oppure;
  • tramite sms o applicazioni smartphone per comunicazione.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

6. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

7. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti che hanno diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

9. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • nominare il Revisore dei Conti;
  • nominare il Collegio dei Probiviri;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 18.

10. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11. L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

12. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

13. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di trarne copia.

14. Per il conteggio delle presenze necessarie e dei voti per le delibere i numeri si arrotondano per eccesso.

Art. 7
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è l’Organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta, in via ordinaria, ogni trimestre; in via straordinaria su richiesta scritta di almeno metà dei suoi membri.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail, raccomandata o a mano, telegramma o fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Gli arrotondamenti si fanno per eccesso.

6. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente
  • eleggere il Vice Presidente
  • nominare il Segretario e il Tesoriere
  • deliberare sull’ammissione di nuovi soci
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone le spese
  • decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi
  • decide sugli investimenti patrimoniali
  • stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità
  • nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
  • stabilire annualmente, entro il 30 Novembre dell’esercizio precedente a quello per cui sono deliberate, l’ammontare delle quote associative a carico dei soci
  • modificare la sede legale e/o istituire, modificare e/o cessare sedi operative, all’interno dello stesso comune della sede legale senza autorizzazione dell’Assemblea.

7. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. Le riunioni del CD vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente del CD.

 

 

Art. 8
Presidente e Vice Presidente

  1. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 5 e articolo 7, comma 4.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
  4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
  6. Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente.

Art. 9
Segretario

1. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha i seguenti compiti: 8

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email ed i numeri telefonici;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 che reca “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, (GU n.205 del 4-9- 20180).

2. Il Segretario resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è riconfermabile in tale ruolo per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il Segretario ha il compito di coordinare tutte le attività dell’Associazione

4. Il Segretario, nella sua azione di coordinamento, può richiedere la collaborazione di tutti gli eletti agli organi e alle cariche dell’Associazione.

Art. 10
Tesoriere

1. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e ha i seguenti compiti:

  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di novembre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate e se delegato ai versamenti in banca e/o posta;
  • Provvede ai pagamenti delle spese sostenute in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo e, più precisamente, delle fatture, bollette, imposte, tasse ed altro.
    A seguito di pagamenti effettuati non rispettando quanto sopra il Tesoriere diviene personalmente ed esclusivamente responsabile delle spese sostenute.
  • Può essere delegato, con procura scritta, dal Presidente alla apertura, gestione e chiusura del conto corrente bancario e/o postale;
  • Pianifica i movimenti finanziari a breve termine;
  • Monitora il rischio di liquidità dandone eventuale segnalazione al Consiglio direttivo.

Art. 11
Revisore dei Conti (facoltativo)

  1. Spetta al Revisore dei Conti, se nominato nei termini di legge, in qualità di organo di controllo l’esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere, la presentazione all’assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Art. 12
Collegio dei Probiviri (facoltativo)

  1. Qualunque controversia dovesse sorgere, per l’esecuzione o l’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti in vigore, verrà rimessa al giudizio di un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, che eleggono il proprio Presidente.
  2. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda con cui si chiede la risoluzione della controversia.

Art. 13
Arbitrato

  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro unico il quale giudicherà “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 90 giorni dalla nomina.
  2. La determinazione arbitrale avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
  3. L’arbitro è nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su iniziativa della parte istante.

Art. 14
Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
  3. Al fine di avviare l’attività e per consentire uno sviluppo progressivo e costante i primi organi e prime cariche sociali nominati in sede di costituzione scadono dopo cinque anni dalla stessa.

Art. 15
Risorse economiche

1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi dei privati;
  • introiti provenienti da corsi, congressi e seminari; – introiti provenienti da pubblicazioni;
  • introiti provenienti da consulenze;
  • contributi statali, regionali, comunali, di enti, di istituzioni pubbliche e bandi;
  • fondi europei;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • introiti derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

2. I fondi sono depositati in cassa e/o presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Qualsiasi richiesta di finanziamenti a debito presso istituti di credito, banche, finanziarie di qualsiasi natura può essere disposta solo con firme congiunte del Presidente, Vice Presidente e del Tesoriere.

Art. 16
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17
Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  4. I bilanci dell’Associazione sono composti da un rendiconto economico e finanziario: il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Le relazioni di accompagnamento ai rendiconti vanno esposte dal Presidente dell’Associazione unitamente a una relazione etica sull’andamento e le linee guida dell’Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni posseduti e la liquidità disponibile dell’Associazione.
I bilanci si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea degli Associati si riunisce entro 4 mesi dalla chiusura del bilancio.
I bilanci, predisposti dal Tesoriere anche con il supporto di professionisti esterni, , sono approvati dall’Assemblea degli Associati.
I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 30 giorni prima dell’Assemblea degli Associati, o del Congresso dei Delegati, e possono essere consultati da ogni Associato.

Art. 18
Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
  2. Al solo fine di adeguare lo Statuto alle future norme previste per gli Enti del Terzo Settore e per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Assemblea che approverà le modifiche stesse sarà “ordinaria” con i numeri previsti dall’art 6 c.6.

Art.19
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti aventi attività affini.

Art. 20
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto né disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.